Art. 55.
(Potere sostitutivo della regione).

      1. La regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali nei casi in cui vi è un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite, previo parere del collegio di garanzia statutaria.
      2. La legge regionale, approvata previo parere del consiglio delle autonomie locali, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.